Art. 42.
(Cognome dell'adottato).

      1. Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Se l'adozione è compiuta da coniugi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 262».

      2. Il quarto comma dell'articolo 299 del codice civile è abrogato.